Voluntary Disclosure

La “collaborazione volontaria” introdotta con la legge n. 186/2014, su replica di legislazioni recenti di altri Paesi, è una procedura attivabile per la regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, delle violazioni dichiarative interne in connessione con tali attività nonchè delle violazioni non connesse con le attività estere oggetto di emersione.

Tale opportunità è probabilmente l’ultima utile per sanare eventuali attività detenute all’estero e mai dichiarate (sia per “dimenticanza”, sia perché frutto di evasione) dal momento che diventerà praticamente impossibile farle rientrare in Italia o in altri Paesi white list successivamente. Si consideri, inoltre, che scaduto il termine per presentare la voluntary disclosure aumenteranno tutti i rischi connessi, dal momento che il contesto internazionale si sta muovendo nella direzione della cooperazione e trasparenza fiscale (vedasi, ad esempio, di recente: Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco).

Destinatari

Soggetti beneficiari della disclosure possono essere: le persone fisiche, gli enti non commerciali (compresi i trust), le società semplici. Sono escluse le società di capitali.

Ambito oggettivo

Sono sanabili in generale tutti i redditi connessi alle attività estere. A titolo non esaustivo si può trattare dunque di: conti correnti e depositi, partecipazioni in società, obbligazioni e titoli similari, strumenti finanziari, titoli, contratti di natura finanziaria, polizze di assicurazione e sulla vita, trust, fondazioni, immobili, preziosi, opere d’arte, imbarcazioni e autovetture di pregio, forme di previdenza.

Benefici

A fronte del pagamento di tutte le imposte dovute unitamente agli interessi, beneficiare di sanzioni ridotte e godere di notevoli effetti premiali sia dal punto di vista penale (alcune violazioni, si ricorda, prevedono anche l’arresto) sia da quello sanzionatorio amministrativo.

Termine ultimo

Il termine per presentare la richiesta di accesso alla procedura è fissato al 30/09/2015 ma è consigliabile attivarsi in anticipo sia per la complessità della materia e per le potenziali difficoltà nel ricostruire la documentazione necessaria, sia per la possibilità di decadere dal beneficio qualora nel frattempo intervenissero accertamenti di natura fiscale.

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