Allo scadere del termine originariamente previsto per il 31 luglio 2017, la data di presentazione per la domanda di adesione alla voluntary disclosure “bis” è stata prorogata a lunedì 2 ottobre (in quanto il 30 settembre è giorno festivo). Il Dpcm è stato firmato e si dà per scontata la pubblicazione a giorni sulla G.U..
Tra i chiarimenti forniti dalle Entrate nella circolare n. 21/E del 20 luglio si segnala:
1) la conferma della possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero relativi a redditi di lavoro dipendente o autonomo ivi prodotti, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi;
2) la possibilità di usufruire delle medesime riduzioni sanzionatorie previste per la precedente edizione purché il contribuente stesso autoliquidi spontaneamente le somme dovute entro il termine previsto;
3) l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza a condizione che le informazioni non indicate nella dichiarazione siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento e le relative imposte (IVAFE/IVIE) e sanzioni siamo versate spontaneamente insieme al quantum derivante dal calcolo della disclosure;
4) L’elenco dei Paesi che beneficiano dello stesso trattamento “white list” è stato ampliato a seguito degli accordi internazionali sopravvenuti includendo ora: Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra.
Forse mancano altri chiarimenti che gli operatori del settore stavano aspettando da tempo e che finora hanno frenato i contribuenti dall’aderire a questa seconda possibilità di emersione, in ogni caso si ricorda che si tratta probabilmente dell’ultimo “treno” in quanto appare piuttosto inverosimile – data l’entrata in vigore dello scambio di informazioni dal 2018 – che la voluntary diventi una forma di sanatoria permanente a regime.
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