Al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, il legislatore ha introdotto con l’art. 4 del D.L. 124/2019 a decorrere dall’ 01/01/2020 una serie di misure volte ad impedire l’omesso versamento di ritenute sulle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati di valore annuo superiore a € 200.000 che possono essere riassunte come segue:
- Obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute e di altri dati relativi ai lavoratori impiegati;
- Divieto di compensazione delle ritenute;
- Sospensione obbligatoria dei pagamenti maturati dall’impresa appaltatrice in caso di mancata trasmissione o di omessi/insufficienti versamenti;
- Esclusione dalla compensazione per contributi e premi obbligatori;
- Fatturazione in reverse charge.
Ritenute in Appalti: ambito di applicazione
L’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 introdotto dal D.L. 124/2019 prevede che i committenti che “affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. ”
La concreta applicazione della suddetta disposizione è subordinata ad una serie di requisiti:
- committente rientrante tra i soggetti di cui all’articolo 23, c.1, D.P.R. n. 600/73 fiscalmente residente in Italia;
- l’opera o il servizio deve essere affidato tramite contratti di appalto, subappalto, o mediante rapporti negoziali comunque denominati;
- importo complessivo annuo superiore a € 200.000;
- l’opera o il servizio deve essere ad utilizzo prevalente di manodopera;
- compimento presso le sedi di attività del committente;
- beni strumentali utilizzati di proprietà del committente o a lui riconducibili.
Ricorrendo i sopra elencati requisiti, l’art. 17-bis prosegue stabilendo che “il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione” espressamente in deroga a quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Ritenute in Appalti: obblighi di trasmissione
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, il comma 2 dell’art. 17-bis prevede degli obblighi di trasmissione.
Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
- le deleghe di pagamento delle ritenute;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Ritenute in Appalti: sospensione dei pagamenti del committente
Nel caso in cui, nei tempi previsti, l’impresa appaltatrice non ottemperi agli obblighi di trasmissione o di versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
È preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Casi di inapplicabilità degli obblighi dell’art. 17-bis
Gli obblighi previsti dall’art. 17-bis non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione dei requisiti ex art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997 n. 241 (detto anche DURC FISCALE o DURF – documento di regolarità fiscale) deve essere richiesta preventivamente all’Ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa mediante apposita modulistica (clicca qui) ed ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Esclusione dalla compensazione in appalti
In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, c.1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Tale disposizione non si applica ai soggetti muniti di certificazione.
Reverse charge
La norma in esame introduce altresì un’estensione ai servizi in commento del meccanismo del reverse charge che prevede come noto la trasposizione degli obblighi IVA in capo al soggetto passivo committente in luogo del soggetto attivo, cedente o prestatore.
Di conseguenza, i servizi in parola dovranno essere fatturati senza addebito dell’IVA al cliente con la seguente dicitura: “Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.” ed il committente dovrà integrare la fattura dell’imposta imputandola a debito e, quindi, detraendola, se spettante.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003.
Lo Studio Genise, Commercialista a Milano, è come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alle novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.