L’art. 33, co. 5, del D.L. 22.6.2012 n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”) ha sostituito l’art. 101 co. 5 del TUIR, introducendo ai fini della deducibilità delle perdite su crediti dal reddito d’impresa alcune novità di rilevante interesse pratico.
Le perdite su crediti nella precedente formulazione erano deducibili solamente quando 1) risultavano da elementi certi e precisi, 2) quando il debitore era assoggettato a procedure concorsuali. Nel nuovo art. 101, co. 5, viene precisato che sono deducibili anche nei seguenti casi: 3) se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del regio decrete 16/03/1942 n. 267; 4) se il credito è di modesta entità ( comunque nel limite di € 2.500 elevato a € 5.000 per le imprese con volume d’affari superiore a € 150.000.000) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso; 5) quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto; 6) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenze di eventi estintivi per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (c.d. “IAS adopters).
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