Legge di Stabilità 2016 e Super Ammortamento: come funziona, i vantaggi e i beneficiari

Con la circolare n. 23/E del 26/05/16 l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire molti degli aspetti applicativi più problematici introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 (l’articolo 1, co. 91-97, L. n. 208/2015) con l’agevolazione dei “super ammortamenti”.

 

Come funziona il Super Ammortamento 2016: contenuto dell’agevolazione

La norma prevede una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016 da imprese e lavoratori autonomi affinché questi possano beneficiare di quote di ammortamento maggiorate (o di canoni di locazione finanziaria in caso di acquisto in leasing) e, quindi, dedursi dal reddito imponibile una quota di costo ben superiore a quella normalmente ammessa.

 

Soggetti beneficiari del Super Ammortamento

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; incluse:
    – le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
    – gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
  • gli esercenti arti e professioni,
    – anche se le attività vengono svolte in forma associata;
    – anche se applicano il c.d. “regime dei minimi” o il “regime di vantaggio”.

Resta precluso l’accesso all’agevolazione alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime forfetario” – che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi – e alle imprese marittime.

 

Beni Agevolabili

La norma contenuta nell’articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 fa riferimento ad investimenti in “beni materiali strumentali nuovi”, quindi, è essenziale il requisito della novità. Sono esclusi quindi i beni usati a qualunque titolo.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, l’Agenzia precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Un caso particolare è rappresentato dagli autoveicoli che, come è noto, vengono penalizzati dalle norme fiscali sia nell’ammontare massimo riconosciuto (€ 18.075,99 in genere – € 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti) sia nella percentuale di deducibilità (20% in genere – 80% per gli agenti e rappresentanti).

La circolare conferma che anche questi beni, insieme ai motocicli e ai ciclomotori (in relazione ai loro limiti fiscali), posso godere dell’agevolazione. Tuttavia, considerando l’abbattimento al 20%, l’agevolazione si riduce in sostanza a ben poca cosa.

Quindi, se normalmente l’ammortamento massimo deducibile annuale per un’auto è pari a € 903,80, si beneficerà in ultima analisi di un maggior ammortamento annuo di € 361,52 essendo la quota deducibile totale annuale pari a € 1.265,31. Si ricordi, poi, che il coefficiente di ammortamento è del 25% e che il primo anno deve essere ridotto alla metà. Eventuali eccedenze sugli ammortamenti civilistici sono indeducibili.

Tali limitazioni ovviamente non ricorrono per coloro i quali gli autoveicoli siano strumentali per natura (camion, furgoni, e simili) o per l’attività esercitata (ad es.: l’auto per il taxista) o ancora per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Altro caso ricorrente riguarda i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46; anche per tali beni la circolare ammette la maggiorazione del 40% da fruire nell’esercizio di acquisto del bene.

 

Beni non Agevolabili

Dall’ambito applicativo dell’agevolazione il comma 93 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 esclude gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  • fabbricati e costruzioni;
  • i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016, ossia i beni indicati nella tabella 1 (ad es.: condotte, condutture, materiale rotabile, aerei).

 

Modalità di acquisto

Il beneficio spetta:

  • per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing;
  • per la realizzazione degli stessi in economia;
  • per la realizzazione mediante contratto di appalto.

Ritornando al discorso “auto” è possibile applicare l’agevolazione anche ai veicoli acquisiti mediante contratti di leasing. L’agevolazione non è applicabile in caso di leasing operativo (senza possibilità di riscattare il veicolo). La maggiorazione del 40% va imputata: alla quota capitale dei canoni e al prezzo del riscatto.

Resta fuori dal beneficio la quota interessi che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento. La modalità di calcolo dell’agevolazione del leasing dipende dall’utilizzo che viene fatto dell’autoveicolo.

 

Vendita anticipata

Nel caso in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione le quote di maggiorazione già dedotte non devono essere “restituite”, ma quelle restanti non possono essere utilizzate né dal cedente né dal cessionario.

 

Ambito temporale

Sotto il profilo temporale, il comma 91 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone che la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati esclusivamente “dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016”.

 

Effetti contabili

L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione dal reddito imponibile da effettuarsi in Unico (2017 e successivi) pertanto non ci sono effetti contabili relativi ai maggiori ammortamenti o canoni, nemmeno ai fini del calcolo di eventuali plusvalenze in caso di vendita successiva.

 

Lo Studio Genise, Commercialista a Milano, è come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito all’agevolazione dei “super ammortamenti” introdotta con la Legge di Stabilità 2016. Contattaci!