L’Evoluzione delle Tassazioni Dividendi e Distribuzione degli Utili nel 2019

In prossimità del consueto termine annuale per l’approvazione dei bilanci, si ritiene opportuno ricordare l’evoluzione recente della tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali, in quanto la legge di stabilità 2018 ha apportato numerose modifiche alla precedente disciplina. Modifiche che, in un’ottica di convenienza economica, potrebbero indurre a nuove strategie e riflessioni rispetto a scelte effettuate negli scorsi anni.

 

PERIODO TRANSITORIO DELLE TASSAZIONI DIVIDENDI (2017-2022)

E’ ora di fondamentale importanza individuare il periodo di formazione degli utili e quello di distribuzione effettivo degli stessi, in quanto al variare di questi due momenti si applicherà, fino a tutto il 31/12/2022, la disciplina transitoria che si va ad illustrare.

Annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio, è infatti possibile che una società:

  • distribuisca in tutto o in parte l’utile formatosi nell’esercizio precedente;
  • distribuisca dividendi formatisi con utili accantonati a riserva nel corso di diversi periodi d’imposta.

Oltre a questo bisognerà verificare se il socio percettore del dividendo:

  • sia titolare di una partecipazione qualificata;
  • sia titolare di una partecipazione non qualificata,

in quanto tale classificazione – sebbene superata e parificata dalla nuova disciplina fiscale – incide per il periodo transitorio sul trattamento fiscale.

 

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI: partecipazioni non qualificate

Le partecipazioni “non qualificate” sono quelle che attribuiscono al socio – nelle società non quotate – una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non superiore o uguale al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore o uguale al 25%.

Questo tipo di partecipazioni sono da tempo tassate al 26% con ritenuta a titolo di imposta.

I dividendi, in questo caso, sono certificati dalla società emittente al percettore ma non devono confluire nella dichiarazione dei redditi di quest’ultimo.

Il trattamento fiscale di questa categoria di partecipazioni non è cambiata con la nuova normativa ma anzi è stata presa a modello, come si dirà nel seguito, anche per le “qualificate” a partire dagli utili realizzati negli esercizi successivi a quelli in corso al 31/12/2017.

 

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI: partecipazioni qualificate

Le partecipazioni “qualificate” sono quelle che attribuiscono al socio una percentuale di diritti di voto superiore al 20% o di partecipazione al capitale superiore al 25%.

Per queste partecipazioni è storicamente esistito un credito di imposta che negli ultimi anni si è concretizzato in una riduzione percentuale della base imponibile del dividendo. Tale meccanismo era volto ad annullare idealmente la tassazione già scontata dalla società in modo che i dividenti fossero tassati solo in capo ai soci. Per avvicinarci ai Paesi anglosassoni e per politiche di convenienza erariale, il meccanismo del credito di imposta è stato di fatto abolito con la riforma in parola e sostituito con l’applicazione di una aliquota secca del 26% in modo da parificare idealmente la tassazione di tutti gli strumenti finanziari.

Per l’esatto trattamento fiscale di tali partecipazioni occorre guardare, come si diceva, il periodo di formazione dell’utile e quello di distribuzione.
Si veda lo schema qui esposto:

Utili realizzati Tassazione in caso di distribuzione
fino al 31/12/2022
Tassazione in caso di distribuzione
dopo il 31/12/2022
fino al 31/12/2007 Irpef sul 40% Ritenuta del 26%
fino al 31/12/2016 Irpef sul 49,72% Ritenuta del 26%
fino al 31/12/2017 Irpef sul 58,14% Ritenuta del 26%
dopo il 31/12/2017 Ritenuta del 26% Ritenuta del 26%

Va da sé che sarà più conveniente deliberare prima del 2023 la distribuzione di riserve di utili formatisi fino al 2017 in quanto il socio potrà scontare una tassazione più favorevole.

 

Versamento della ritenuta

E’ il caso di ricordare che la ritenuta del 26% a titolo di imposta sui dividenti  è da versare entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di erogazione. Nel caso di gestione esterna degli adempimenti fiscali, deve essere, quindi, essere tempestivamente comunicato allo Studio Commercialista l’eventuale pagamento di dividendi essendo questo in grado si accorgersene, diversamente, solo in ritardo.

 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE

Come è facile intendere dopo questo breve excursus, l’erogazione di un dividendo societario presuppone diversi passaggi tecnici che se, debitamente illustrati, finirebbero con l’appesantire la presente esposizione che vuole essere di carattere divulgativo e non accademico.

Tuttavia, si vuole richiamare infine l’attenzione del lettore sui seguenti punti di “attualità”:

  • per coloro che distribuiscono l’utile direttamente, senza accantonamenti a riserva, si ricorda che entro 20 giorni dalla delibera di distribuzione è dovuta l’imposta di registro in misura fissa (€200) e la formalità di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
  • la certificazione del dividendo dovrà sempre indicare l’anno o gli anni di formazione;
  • la certificazione dovrà trovare riscontro nella dichiarazione 770 e nella dichiarazione dei redditi;
  • alla distribuzione degli utili dei bilanci al 31/12/2018 – da approvare nei prossimi mesi – si applicherà la ritenuta del 26% e non dovranno essere inseriti nella dichiarazione personale del percettore.

 

Lo Studio Genise, Dottori Commercialisti a Milano, è a tua completa disposizione per chiarimenti in materia di Consulenza Tributaria e tassazione dei dividendi.

 

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