In occasione delle festività è consuetudine per imprese e professionisti offrire degli omaggi ai propri clienti. A tal fine, appare opportuno ricordare e tenere bene presenti i limiti fissati – talvolta in misura differenziata a seconda del soggetto erogante, del destinatario e dell’oggetto stesso dell’omaggio – dal Legislatore fiscale.
Omaggi a Clienti di Beni che non rientrano nell’Attività d’Impresa
Si tratta probabilmente del caso più frequente nella prassi e più lineare nel trattamento fiscale. I costi sostenuti per l’acquisto di beni da cedere gratuitamente a terzi non prodotti e/o scambiati dall’impresa vengono considerati ai fini delle imposte dirette:
- integralmente deducibili dal reddito d’impresa nel periodo di sostenimento se di valore unitario inferiore a €50;
- spese di rappresentanza e, quindi, deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste attualmente in vigore dall’1/01/2016 ovvero:- 1,5% (fino a € 10 milioni),
– 0,6% (per la parte compresa € 10 e € 50 milioni)
– 0,4% (per la parte eccedente € 50 milioni)se di valore unitario inferiore a € 50.
ai fini IVA:
- la detrazione è integrale se di valore imponibile inferiore a € 50;
- non è ammessa alcuna detrazione se di valore unitario superiore a € 50.
Sulla definizione di “valore unitario” – si pensi al caso particolare dei cesti natalizi – sia con riferimento all’Iva che alle imposte dirette, l’Agenzia sostiene la necessità di considerare l’omaggio sempre nel suo complesso.
Di conseguenza, questa tipologia di omaggi sarà pertanto:
- interamente deducibile se di valore complessivo inferiore a € 50;
- inquadrabile come spesa di rappresentanza se di valore complessivo superiore a € 50 (anche se si compone di vari beni il cui valore unitario è inferiore a € 50 ma complessivamente la confezione supera il predetto limite).
Omaggi di Beni Autoprodotti che rientrano nell’Attività d’Impresa
Qualora siano proprio i beni prodotti o commercializzati dall’impresa ad essere destinati come omaggi per la clientela assume particolare importanza la nozione di “valore unitario” identificata dalla norma, atteso che per tali beni il valore di mercato ed il costo sostenuto per la produzione in linea di principio non coincidono.
Sul punto si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la R.M. 27/E/2014 ribadendo, sotto il profilo reddituale i seguenti principi:
- bisogna individuare il valore di mercato dell’omaggio al fine valutare l’importo della spesa da sottoporre al test di deducibilità;
- se il valore di mercato (non il costo di produzione) risulta superiore a € 50 allora si tratta di spesa di rappresentanza, in caso contrario si tratta di costo a deducibilità integrale;
- successivamente va individuato il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa del bene autoprodotto e solo quest’ultimo dato rappresenta l’importo effettivamente deducibile in bilancio.
Per i beni autoprodotti:
- l’IVA è sempre detraibile;
- l’eventuale rivalsa sulla successiva cessione gratuita non è obbligatoria
In caso di rivalsa dell’Iva:
- va emessa regolare fattura al cliente specificando che “trattasi di cessione per omaggio” dove costituirà oggetto di addebito solo l’Iva relativa all’omaggio.
Nel caso l’Iva non venga addebitata in rivalsa, l’operazione può essere certificata alternativamente:
- emettendo un’autofattura (in unico esemplare) con l’indicazione del prezzo d’acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”.
- annotando su un apposito “registro degli omaggi” l’ammontare globale dei prezzi d’acquisto dei beni ceduti gratuitamente riferiti alle cessioni effettuate in ciascun giorno distinte per aliquota.
Si ricorda che l’Iva non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Cessione a Titolo di Sconto, Premio e Abbuono
Le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono effettuate in conformità alle originarie condizioni contrattuali sono fattispecie diverse rispetto alla casistica precedente. Le cessioni a titolo di sconto o premio, infatti, non concorrono a formare la base imponibile. In questo caso, rimane comunque obbligatoria l’emissione della fattura. Sotto il profilo operativo, quindi se nell’ambito di una fornitura vi è la cessione di uno o più prodotti a titolo di sconto va sempre inserita l’indicazione del valore normale dei beni ceduti (art. 21, co. 2, lett. d), D.P.R. 633/1972 ), portando tale importo in diminuzione dell’intera base imponibile oggetto di fatturazione.
In sintesi:
- gli sconti sono una sorta di riconoscimento gratuito al cliente di una quantità aggiuntiva di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice, legati molto spesso a strategie commerciali;
- gli omaggi sono beni la cui consegna è gratuita e corrisponde ad un atto unilaterale senza alcuna contropartita.
Per capire se ci si trova di fronte a cessioni di beni a titolo di sconto in natura o di omaggi si deve capire:
- se il cedente è in qualche modo legato contrattualmente allo sconto e l’acquirente risulta legittimato a pretenderlo in quanto previsto dal contratto o dagli accordi;
- se la cessione gratuita è frutto di un comportamento commerciale da parte di un cliente, anziché costituire un atto di mera liberalità.
Omaggi a Dipendenti di Beni da parte dell’Impresa
Nell’ipotesi in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa, si deve ricordare che quanto sostenuto per l’acquisto va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza.
Sotto il profilo normativo, infatti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni da offrire in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa, secondo le regole relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
In sintesi, le erogazioni liberali in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi concesse ai singoli dipendenti:
- se di importo superiore ad € 258,23 nel periodo d’imposta rappresentano reddito di lavoro dipendente;
- se di importo complessivo inferiore ad € 258,23 sono esenti da tassazione.
Il superamento per il singolo dipendente della franchigia di € 258,23 provoca la ripresa a tassazione di tutti i benefits, compresi gli omaggi, erogati da parte del datore di lavoro nell’arco dell’annualità considerata.
Ai fini Iva, i beni acquistati e destinati ad essere omaggiati ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e quindi la relativa Iva è indetraibile. Di conseguenza la cessione è esclusa da Iva. Viceversa, se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa spetta la detrazione dell’imposta e la cessione gratuita diventa imponibile.
Omaggi erogati dagli Esercenti Arti e Professioni
Il costo dei beni destinatati ad essere omaggiati alla clientela è deducibile dal reddito del professionista/artista a titolo di spesa di rappresentanza nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel corso dell’annualità d’imposta considerata.
Le spese sono ammesse in deduzione per cassa nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, indipendentemente dalla relativa competenza economica.
Ai fini Iva, l’importo è detraibile se l’omaggio non supera il valore unitario di € 50.
Per quanto attiene agli omaggi ai dipendenti l’importo è deducibile in misura integrale. Come visto più sopra, per le imprese, gli stessi concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente. Risultano non imponibili, se insieme agli altri fringe benefit, nel periodo d’imposta non superano € 258,23. Nel caso in cui il limite venga superato, l’intero valore concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
Omaggi destinati all’Estero
Se le cessioni gratuite di beni vengono effettuate nei confronti di:
- contribuenti Ue, non essendoci il requisito dell’onerosità, le stesse non sono identificate come operazioni comunitarie ma dovranno essere assoggettate al medesimo regime Iva previsto per le operazioni nazionali. In questo caso entrambi gli operatori non dovranno indicare l’omaggio fra le operazioni Intrastat oggetto di invio periodico.
- contribuenti extraUe, trattandosi a tutti gli effetti di esportazioni, rientrano nel regime di non imponibilità IVA. In presenza di trasferimento fisico della merce, le cessioni di omaggi sono considerate «cessioni all’esportazione» ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 633/1972. Si ricorda tuttavia che, mancando il corrispettivo, è prudente non conteggiare tali operazioni ai fini del calcolo del plafond e della determinazione dello status di esportatore abituale.
Sotto il profilo operativo, le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione della relativa fattura, con indicazione:
- del titolo di non imponibilità;
- dell’annotazione che trattasi di beni ceduti a titolo gratuito;
- della valorizzazione al prezzo di acquisto o di costo.
In caso, invece, di beni non prodotti o commercializzati dall’impresa, occorrerà effettuare un’ulteriore distinzione in base al valore unitario degli stessi, perché:
- le esportazioni gratuite di beni di valore unitario superiore a € 50, sono un’operazione di cessione all’esportazione;
- le cessioni di beni di valore unitario non superiore a tale soglia costituiscono, invece, operazioni escluse da Iva (per le quali, tra l’altro, la detrazione in acquisto ai fini Iva è consentita). In questo caso, alcun adempimento è previsto in materia di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione (devono, invece, essere assolti gli adempimenti in materia di documenti di trasporto e di accompagnamento).
Nell’ultima ipotesi sarà comunque necessario presentare in dogana una lista valorizzata (è ammessa anche una fattura pro forma) su propria carta intestata, nella quale devono essere indicati la tipologia di beni, la loro quantità, nonché, ai fini dell’espletamento della pratica doganale, il loro valore.
Voucher
In taluni casi l’imprenditore è solito omaggiare i propri clienti/dipendenti con la fornitura di buoni per l’acquisto di beni e servizi in esercizi convenzionati, cd. buoni acquisto o “voucher”.
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la casistica solo con riferimento alla disciplina Iva chiarendo che si tratta di documenti di legittimazione e, in quanto tali, non rilevanti ai fini Iva.
Sotto il profilo della deducibilità del costo l’operazione non è stata normativamente inquadrata dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si ritiene che gli stessi possano essere dedotti come:
- spese di rappresentanza nei limiti stabiliti (si veda l’analisi sopra esposta). In tal caso dovrebbe applicarsi anche il limite di € 50 per la deducibilità integrale, senza alcun vincolo percentuale legato ai ricavi;
- liberalità a favore dei dipendenti, con tutte le conseguenze in relazione alla disciplina del fringe benefit in capo al dipendente in caso di superamento della soglia di € 258,23.
Cene Natalizie – Aziendali
In relazione alle spese sostenute dall’impresa per le cene natalizie, occorre ricordare che per l’Agenzia delle Entrate non sono qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa, poiché le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di un’attività promozionale.
Fortunatamente, l’art. 100, co. 1, D.P.R. 917/1986, stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
La deducibilità però non è piena poiché l’art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986, stabilisce che le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
L’operazione, inoltre, dovrebbe anche essere detraibile ai fini Iva, trattandosi di spesa inerente e non di rappresentanza.
Cene Natalizie – Professionisti e Lavoratori Autonomi
Per quanto riguarda le spese sostenute dallo studio professionale (per esempio) per organizzare la cena natalizia, le stesse sono considerati inerenti e non sono qualificabili come spesa di rappresentanza per le medesime ragioni esposte in tema di reddito d’impresa.
Si deve ricordare che per l’art 54, co. 5, D.P.R. 917/1986 le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Si segnala, infine, che, anche per lo studio professionale dovrebbe essere detraibile l’Iva, trattandosi di spesa inerente e non di rappresentanza.
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