La deducibilità degli omaggi ai clienti

IL REGIME PER LE IMPRESE

L’art. 108 comma 2 del TUIR, in relazione alla determinazione del reddito di impresa, dispone che gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal rispetto dei requisiti previsti dal DM 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza.

Per “valore unitario” si ricorda che non deve intendersi il costo dei singoli beni bensì quello dell’omaggio nel suo complesso; il valore, quindi, deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo (v. ad es. i cesti natalizi).

Ai fini della determinazione del “valore unitario” occorre considerare anche l’IVA indetraibile.

Premesso che l’IVA può essere detratta soltanto per gli acquisti di omaggi di costo inferiore a 25,82 euro, per gli acquisti di valore superiore a tale limite l’IVA è indetraibile e deve essere sommata all’imponibile al fine di individuare il valore unitario dell’omaggio.

Di conseguenza,  il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA è, in ogni caso, integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito soltanto ove l’imponibile IVA non sia superiore ai seguenti importi:
48,08 euro, se l’aliquota IVA è pari al 4%;
45,45 euro, se l’aliquota IVA è pari al 10%;
41,32 euro, se l’aliquota IVA è pari al 21%.

Ai fini IRAP, in capo alle società di capitali, gli omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali, invece, sono indeducibili.

IL REGIME DEGLI OMAGGI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond (dell’1% dei compensi) delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio.

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