È stata oggetto di riformulazione la disciplina dell’IVA per cassa di cui all’art. 7 del DL 185/2008 ovvero della possibilità di differire, al momento dell’incasso del corrispettivo, il versamento dell’IVA dovuta sulle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti IVA.
- In attesa del decreto ministeriale di prossima emanazione con cui saranno definite le modalità applicative, si segnala che:
il volume d’affari del cedente/prestatore per avere accesso all’agevolazione viene esteso dagli attuali 200 mila euro a 2 milioni di euro; - Resta confermato che l’imposta diventa comunque esigibile, anche se il corrispettivo non è stato incassato, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che – anteriormente – il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali.
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