Credito d’imposta per energia elettrica e gas

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia, nell’anno in corso, il Governo ha approvato una serie di decreti che hanno introdotto, con modificazioni successive, dei crediti d’imposta per una percentuale della spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale nei primi tre trimestri del 2022.

 

Credito d’imposta: soggetti interessati

Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese energivore e/o gasivore, sia ad imprese non energivore e/o non gasivore e, risulterebbero sintetizzati, al momento, dalla seguente tabella:

 

  1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre
ENERGIVORE 20% 25% 25%
NON ENERGIVORE 15% 15%
GASIVORE 10% 25% 25%
NON GASIVORE 25% 25%
Fonti normative Decr. Sostegni-ter Decreto Aiuti Decreto Aiuti-bis

 

In particolare, per le imprese “non energivore” (dotate cioè di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel secondo e nel terzo trimestre del 2022. Allo stesso modo, per le imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito d’imposta del 25% per l’acquisto di gas consumato nel secondo e nel terzo trimestre del 2022, per usi diversi da quelli “termoelettrici”. A questo riguardo si è in attesa di chiarimenti ufficiali.

 

Credito d’imposta: Condizioni

Per ciò che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non energivore”, il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non gasivore”, il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

 

Conteggio del bonus “a carico” del fornitore

Per effettuare i calcoli relativi al bonus spettante, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti-bis hanno stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso fornitore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, lo stesso, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il trimestre.

 

Come effettuare la richiesta al venditore

Per effettuare questa richiesta al venditore, ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha emanato la delibera n.373/2022. Nella delibera oltre ad essere precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore; comunicazione che potrebbe assumere la seguente forma:

“Spett. Società, in relazione alla previsione dell’art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell’art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l’obbligo di comunicare all’utente l’ammontare dell’eventuale credito d’imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d’imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, per l’incremento del prezzo della materia prima”.

 

Richieste tardive

Alcuni venditori di energia si sono dichiarati disponibili ad evadere le richieste tardive delle imprese clienti, ovvero oltre i 60 giorni dopo il trimestre di riferimento, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa.

 

Modalità e termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta

Le imprese beneficiarie dei suddetti crediti d’imposta possono utilizzarli:

  • in compensazione tramite modello F24, entro il 31/12/2022, indicando uno dei codici tributo pubblicati appositamente con riferimento alla tipologia ed al periodo di riferimento, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • mediante cessione per l’intero importo secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022; a tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, la comunicazione della cessione del credito.

Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo, entro il 21 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui al richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

 

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