La legge di stabilità 2014 ha esteso l’obbligo del visto di conformità (già previsto per l’IVA) anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle loro addizionali e imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte e all’Irap.
Di conseguenza, gli importi superiori a 15.000 euro (annui) possono essere compensati orizzontalmente solo se la dichiarazione dal quale originano abbia ottenuto il visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
L’unica alternativa (ma solo per le società provviste di collegio sindacale) è la firma della dichiarazione da parte dell’organo incaricato, che attesta l’esecuzione degli stessi controlli previsti per il “visto”.
Per chi compensa senza visto è prevista una sanzione del 30% del credito indebitamente utilizzato.
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