Codice dei Contratti Pubblici e Disciplina delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa

La definizione di “micro, piccola e media impresa” ha radici comunitarie. Ciascuno stato membro dell’UE ha tradizionalmente utilizzato una propria definizione di PMI. Per esempio, in Italia, il limite era 250 impiegati; in Germania era di 500, in Belgio di 100.

L’Unione europea per evitare incoerenze, non solo nella prospettiva di un mercato unico, senza frontiere interne, in cui le imprese devono essere oggetto di politiche che necessariamente devono basarsi su regole comuni, ma anche per evitare distorsioni della concorrenza, ha sottolineato l’esigenza di definire le PMI in modo preciso ed unitario.

Furono quindi adottati quattro criteri per l’identificazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese: numero dei dipendenti, fatturato, totale di bilancio e indipendenza.

Con la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la Commissione ha provveduto ad aggiornare le regole – già elaborate nella precedente Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 – sulla base delle quali un’impresa così può essere definita PMI:

 

Media Impresa

  • Occupati: < 250
    e
  • Fatturato (Milioni di €): ≤ 50
    oppure
    Totale di bilancio (Milioni di €): ≤ 43

 

Piccola Impresa

  • Occupati: < 50
    e
  • Fatturato (Milioni di €): ≤ 10
    oppure
    Totale di bilancio (Milioni di €): ≤ 10

 

Micro Impresa

  • Occupati: < 10
    e
  • Fatturato (Milioni di €): ≤ 2
    oppure
    Totale di bilancio (Milioni di €): ≤ 2

 

L’allegato 1/2 della Raccomandazione prevede che le PMI vengano così suddivise:

  • Media Impresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 250, quando il fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 43 milioni di Euro.
  • Piccola Impresa, quando il numero di dipendenti è inferiore a 50, quando il fatturato annuo o il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni di Euro.
  • Microimpresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10, quando il fatturato annuo o il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 milioni di Euro.

L’art. 3, lett. aa) del nuovo Codice riprende sostanzialmente la Raccomandazione n. 2003/361/CE. In particolare definisce “medie imprese” le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

È da notare che la dizione italiana “totale di bilancio” ha un significato piuttosto ambiguo rispetto alla più precisa e corretta definizione comunitaria di “totale dell’attivo dello stato patrimoniale”.

 

Facilitazioni nell’Accesso delle PMI agli Appalti Pubblici

Obiettivo della CE è di facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, anche per incrementare la concorrenza in tale settore, per aumentare la convenienza per le stazioni appaltanti e per rendere più competitive trasparenti l’aggiudicazione, come si evince dal Documento di lavoro dei servizi della commissione europea 06.2008 SEC (2008) 2193 “Codice europeo di buone pratiche per facilitare laccesso delle PMI agli appalti pubblici”.

 

Appalti Pubblici e PMI

A tutela delle PMI sono già intervenute numerose leggi statali e regionali ed atti amministrativi di carattere generale. Tra esse si inserisce la legge 11/2016, alle lett. ccc) e ddd) che delega il Governo ad emanare norme in materia di appalti pubblici dirette:

  • al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
  • alla previsione del divieto di aggregazione artificiosa degli appalti in grandi lotti e l’obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, in modo da agevolare la dimensione degli appalti al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese;
  • all’introduzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell’esecuzione dei contratti;
  • alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell’Unione europea.

Di conseguenza il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) tende a valorizzare il ruolo delle PMI nel mercato degli appalti pubblici prevedendo una serie di disposizioni “trasversali” che qui ci si limita ad indicare.

  1. L’art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni).
  2. L’art. 36, che riguarda i contratti sotto soglia comunitaria.
  3. L’art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza).
  4. L’art. 51 (Suddivisione in lotti).
  5. L’art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
  6. L’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto).
  7. L’art. 174 (Subappalto).
  8. L’art. 212 (Indirizzo e coordinamento).

Codice dei Contratti Pubblici pro PMI: tutte le Norme agevolatrici

Nel nuovo Codice dei Contratti vi sono anche altre norme agevolano le PMI.

In linea generale dovrebbero essere quanto meno limitate le incertezze normative preesistenti determinate dalla stratificazione e dalla frammentazione normativa che hanno condotto ad un incremento del contenzioso e dei costi amministrativi gravosi soprattutto per le PMI.

Anche la disciplina dei requisiti di fatturato, innegabilmente connessa alla possibilità di accedere alle gare d’appalto per le PMI, può incidere a favore delle PMI. È previsto, infatti, che le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo, purché proporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto (art. 83).

Altre norme in favore indiretto delle PMI sono, ad esempio, quelle che riguardano l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento (art.89); l’esclusione del ricorso al solo criterio del massimo ribasso per le gare ad alta intensità di manodopera (artt. 95 e 50); la riduzione degli oneri documentali a carico delle imprese (sistema e-Certis art. 88); il nuovo impulso dato alle comunicazioni elettroniche, che è espressione della volontà di creare un sistema basato sulla massima semplificazione, sulla sicurezza, sulla standardizzazione dei processi informativi e comunicativi; il documento di gara unico europeo (art.85).

a cura del Prof. Avv. Alberto Zucchetti

 

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